Art. 5.
      Relazioni fra servizio sanitario regionale ed enti locali
    1.  L'Ufficio di presidenza della conferenza territoriale sociale
e sanitaria; di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994,
come modificato dall'Art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n.
21  (Istituzione  dell'azienda  unita'  sanitaria locale di Bologna -
modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere
sulla  nomina  del  direttore  generale  da  parte  della Regione. La
conferenza esprime altresi' parere di verifica di cui all'Art. 3-bis,
comma  6  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e successive
modifiche. La conferenza puo' chiedere alla Regione di procedere alla
verifica   del   direttore  generale,  anche  al  fine  della  revoca
dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e
persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio
di  buon  andamento  e di imparzialita' della amministrazione, ovvero
nel  caso  di  manifesta  inattuazione  nella realizzazione del piano
attuativo locale, di cui all'Art. 17, comma 1, lettera f) della legge
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche.
    2. La conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria
degli  enti  territoriali,  la partecipazione dei consigli comunali e
dei consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali,
nonche'   la   partecipazione  dei  cittadini  e  degli  utenti  alla
valutazione dei servizi sanitari.
    3.   La  conferenza  promuove,  con  il  supporto  delle  aziende
sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute
ed  alla prevenzione, anche attraverso i piani per la salute previsti
dal piano sanitario regionale.
    4.  Fermi  restando  i  compiti  e le funzioni di cui all'Art. 11
della  legge  regionale  n.  19  del  1994 e successive modifiche, la
conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori
generali,   individua   i   distretti   e   modifica  i  loro  ambiti
territoriali.   Il   direttore   generale   adotta   i  provvedimenti
conseguiti,  trasmettendoli  alla giunta regionale per la verifica di
conformita'  alla  programmazione  regionale.  La conferenza assicura
altresi'  l'equa  distribuzione  delle  risorse  fra i diversi ambiti
distrettuali,  in  rapporto  agli  obiettivi  di programmazione, alla
distribuzione  ed  alla accessibilita' dei servizi ed ai risultati di
salute.
    5.  Per  lo  svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la
conferenza  puo'  istituire  un  apposito  ufficio, avvalendosi anche
delle  risorse  delle aziende sanitarie interessate. L'organizzazione
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla conferenza,
di  concerto  con  le aziende sanitarie interessate per le risorse di
loro competenza.
    6.  In  ogni  ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'
circoscrizioni  comunali  e'  istituito  il  comitato  di  distretto,
composto  dai  sindaci  dei  comuni, o loro delegati, e, ove previsto
dalla  legge  e  nel  rispetto degli statuti comunali, dai presidenti
delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale comitato opera
in   stretto  raccordo  con  la  conferenza  territoriale  sociale  e
sanitaria  e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione
alla definizione del programma delle attivita' territoriali.
    7.  Fermi  restando  i  poteri  di  proposta  e di verifica delle
attivita'  territoriali  di  cui  all'Art.  9,  comma  5  della legge
regionale  n.  19  del  1994  e  successive modifiche, il comitato di
distretto  esprime  parere obbligatorio sul programma delle attivita'
territoriali,  sull'assetto  organizzativo e sulla localizzazione dei
servizi  del  distretto e verifica il raggiungimento dei risaltati di
salute  del  programma  delle  attivita'  territoriali.  Qualora tale
parere  risulti  negativo,  il direttore generale procede solo previo
parere  dell'ufficio  di  presidenza  della  conferenza. Il direttore
generale  adotta  altresi,  d'intesa con il comitato di distretto, il
programma  delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'
socio-sanitarie.
    8.  La conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il
proprio regolamento, e l'azienda U.S.L., attraverso l'atto aziendale,
disciplinano   rispettivamente   le  relazioni  con  il  comitato  di
distretto e con i distretti.
    9.  Il  direttore  generale  nomina  i  direttori  di  distretto,
d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi,
il comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di
revoca della nomina.