Art. 5. Relazioni fra servizio sanitario regionale ed enti locali 1. L'Ufficio di presidenza della conferenza territoriale sociale e sanitaria; di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'Art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'azienda unita' sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La conferenza esprime altresi' parere di verifica di cui all'Art. 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La conferenza puo' chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'Art. 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. 2. La conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonche' la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari. 3. La conferenza promuove, con il supporto delle aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale. 4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguiti, trasmettendoli alla giunta regionale per la verifica di conformita' alla programmazione regionale. La conferenza assicura altresi' l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilita' dei servizi ed ai risultati di salute. 5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla conferenza, di concerto con le aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza. 6. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu' circoscrizioni comunali e' istituito il comitato di distretto, composto dai sindaci dei comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale comitato opera in stretto raccordo con la conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del programma delle attivita' territoriali. 7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attivita' territoriali di cui all'Art. 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul programma delle attivita' territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risaltati di salute del programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'ufficio di presidenza della conferenza. Il direttore generale adotta altresi, d'intesa con il comitato di distretto, il programma delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita' socio-sanitarie. 8. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'azienda U.S.L., attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il comitato di distretto e con i distretti. 9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.