Art. 6.
    Bilancio, patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie
    1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione,
il bilancio economico preventivo ed bilancio d'esercizio sottoposto a
revisione  contabile costituiscono gli strumenti della programmazione
economicao-finanziaria  per  il  governo delle aziende sanitarie. Gli
strumenti  contabili  documentano l'impegno delle risorse relative ai
livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato
unitamente  al  bilancio  d'esercizio,  rende conto del perseguimento
degli  obiettivi  di  salute  assegnati  alle aziende sanitarie dalla
Regione e dalle conferenze territoriali sociali e sanitarie.
    2.  Entro  il  30  aprile di ogni anno, la competente commissione
consiliare  esprime  parete  sulla  proposta  di  finanziamento delle
aziende  sanitarie  predisposta  dalla  giunta  regionale, sul quadro
generale   degli  obiettivi  loro  assegnati,  nonche'  sul  bilancio
economico   preventivo  di  ciascuna  azienda  sanitaria.  La  giunta
regionale  approva  i  bilanci  consuntivi  delle  aziende sanitarie,
previo  parere  della  competente commissione consiliare, e riferisce
annualmente  al  consiglio  sullo  stato  del Ssr e dei bilanci delle
aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
    3. I beni mobili ed immobili delle aziende sanitarie destinati al
perseguimento  dei  loro  fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile  delle  stesse,  ai  sensi  dell'Art. 828, comma 2, del
codice  civile.  La  sottrazione di tali beni al regime di proprieta'
pubblica  puo' avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione
regionale  sulla  base  di un analitico programma di riqualificazione
dei servizi sanitari.
    4.  La  Regione puo', ai sensi dell'Art. 119, ultimo comma, della
Costituzione,  autorizzare  l'indebitamento  delle  Aziende sanitarie
allo  scopo di finanziare spese di investimento, anche oltre i limiti
di  cui  all'Art. 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2,
del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992 e successive modifiche,
previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneita' dello aziende
stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
    5.  La  Regione  promuove  il rispetto dei tempi di pagamento nei
contratti  fra  imprese  ed  aziende  sanitarie,  anche attraverso il
coordinamento delle stesse.