Art. 8.
             Personale del Servizio sanitario regionale
    1.  Il rapporto di lavoro del personale del Ssr e' di dipendenza,
regolato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165
(Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche).   Eventuali  previsioni  speciali  sono
stabilite  dalla  Regione,  nell'ambito  dei principi della normativa
statale. Le aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale
del Ssr, le capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.
    2.  La  dirigenza  sanitaria  ha  rapporto  di  lavoro esclusivo,
disciplinato   da   disposizioni  regionali  e  dalla  contrattazione
collettiva,  ad eccezione di quanto stabilito dall'Art. 15-sexies del
decreto  legislativo  n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'Art.
13  del  decreto  legislativo  n.  229  del 1999, e tenendo conto del
principio   fondamentale   di   reversibilita'  desumibile  dall'Art.
2-septies  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi
urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
pubblica,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138.
    3.   L'attribuzione   dell'incarico  di  direzione  di  struttura
complessa  ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale
ai  sensi  dell'Art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive  modifiche,  sulla  base  di  una  rosa  di  tre candidati
selezionati  fra  i  soggetti  idonei  dalla  commissione  di  cui al
medesimo articolo.
    4.  L'esclusivita'  del  rapporto  di lavoro costituisce criterio
preferenziale  per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi
di  direzione  di  struttura  semplice e complessa, nonche' di quelli
previsti dall'Art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517
(disciplina   dei   rapporti  fra  Servizio  sanitario  nazionale  ed
Universita',  a  norma  dell'Art.  6 della legge 30 novembre 1998, n.
419).  La validita' dei contratti individuali relativi agli incarichi
di  cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge e' condizionata all'esclusivita' del rapporto di
lavoro.
    5.  La  Regione  stabilisce  le disposizioni sull'esercizio della
libera  professione  intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria,
curando  di  prevenire  l'instaurarsi  di  condizioni di conflitto di
interessi   fra   attivita'   istituzionale   ed   attivita'   libero
professionale  e di garantire il superamento delle liste di attesa ed
il  miglioramento  continuo  della  qualita'  delle prestazioni e dei
servizi  nonche'  della  efficienza generale del servizio. La Regione
disciplina,   in   coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000  (atto  di
indirizzo      e      coordinamento      concernente      l'attivita'
libero-professionale   intramuraria  del  personale  della  dirigenza
sanitaria  del  Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio
studio  professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di
lavoro      esclusivo      nello      svolgimento      dell'attivita'
libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.
    6.  Il  rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con
il Ssr e' disciplinato dall'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del
1992.  La  Regione  detta  le  opportune  disposizioni  affinche'  le
attivita'  dei  medici  di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta,  nonche' delle professioni sanitarie di cui all'Art. 8, comma
2-bis,  del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto
dall'Art.   6   del  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n.  254
(Disposizioni  correttive  ed  integrative del decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229,  per  il  potenziamento  delle  strutture per
l'attivita'   libero-professionale  dei  dirigenti  sanitari),  siano
raccordate  con  le  attivita'  e  le funzioni delle aziende USL, con
particolare riferimento al livello distrettuale.
    7.  La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di
conformare  ai  principi  di  cui  agli articoli 1 e 2 della presente
legge  gli  accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'Art.
4,  comma  9,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in
materia  di  finanza  pubblica),  relativamente  al  personale medico
convenzionato  ed  alle  farmacie  pubbliche  e private. Tali accordi
integrativi   sono   finalizzati  all'integrazione  professionale  ed
organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta  e  dei  medici  di  continuita'  assistenziale  con i servizi
distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme
associative tra il personale medico convenzionato.