Art. 2.
                          A t t i v i t a'
    1.  La programmazione degli interventi connessi alle finalita' di
cul  all'Art.  1  si  attua,  secondo  i  principi  di cui alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»,
per la realizzazione delle seguenti attivita':
      a) promozione del sisterna economico del Veneto in tutti i suoi
aspetti  economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio,
infrastrutture e servizi, escluso il turismo;
      b)  promozione,  anche tramite lo sportello unico regionale per
l'internazionalizzazione   del   Veneto,  dell'organizzazione  e  del
miglioramento  dei  servizi  per l'internazionalizzazione del sistema
d'impresa,  curandone  la  diffusione  e  l'informazione  e favorendo
l'attivazione di sinergie;
      c)  diffusione  dell'informazione con particolare riferimento a
quella  inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in
Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;
      d)  promozione  e  sviluppo,  anche in collaborazione con altri
organismi,   di   sportelli   telematici,   banche   dati,  repertori
sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
      e)   diffusione  della  cultura  economica  per  permettere  di
consolidare la presenza e competitivita' sui mercati internazionali;
      f)  concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento
e  specializzazione  sulle  tematiche  connesse  alla  competitivita'
internazionale dell'impresa;
      g)  promozione  di  servizi  specialistici  ed innovativi nelle
seguenti materie:
        1) contrattualistica;
        2) joint-venture;
        3) ricerca partner;
        4) marketing territoriale ed internazionale;
        5) trasporti e dogane;
        6) fiscalita', assicurazioni e finanziamenti;
        7) vertenze commerciali internazionali;
        8) qualita' tecnologica;
        9)  investimenti  esteri in Veneto e veneti all'estero, anche
in  collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul
territorio nazionale;
        10)  ogni altra eventuate tipologia di intervento compatibile
con le finalita' di cui alla presente legge;
        11)   promozione  degli  strumenti  per  l'assicurazione  del
credito all'esportazione;
      h)  collaborazione  con gli uffici dell'Unione europea e con le
strutture specializzate dei sisterni camerali italiani ed esteri;
      i)   promozione   e   assistenza  agli  operatori  veneti  alle
manifestazioni  fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a
promuovere   gli   scambi,   assicurando   unitarieta'  dell'immagine
territoriale ed istituzionale;
      j)  assistenza  alla  costituzione di organismi associativi fra
imprese,   anche  temporanei,  finalizzati  ai  rapporti  commerciali
internazionali;
      k)  assistenza  alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi
privati  nello  sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e
assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
      l) attivita' di supporto al consiglio ed alla giunta regionale,
all'unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere
nello  sviluppo  di  relazioni  e  rapporti  con  organismi esteri ed
internazionali  nonche' con organismi nazionali operanti nei rapporti
con l'estero.