Art. 4.
                          Programmi annuali
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a
quello  di  attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione
dei  programmi  esecutivi,  da parte della societa' consortile di cui
all'Art. 5, che puo' avvalersi della collaborazione anche di terzi.
    2.   La   giunta  regionale,  nell'elaborazione  delle  linee  di
programmazione  e  delle  direttive  di cui al comma 1, acquisisce le
proposte  elaborate  dal  sistema  camerale  Veneto per il tramite di
Union  camere  nonche' quelle elaborate dalle associazioni economiche
di   categoria,   dai   consorzi   export   e  di  promozione,  dagli
organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.
    3.   Il   consiglio  regionale,  la  giunta  regionale,  l'Unione
regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli
enti  locali  possono  inoltre  affidare  alla societa' consortile la
realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette, rientranti
nelle finalita' di cui alla presente legge.
    4. La giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui
al  comma  1,  determina  gli stanziamenti per unita' previsionali di
base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi
medesimi   in  relazione  al  settore  o  ai  settori  di  intervento
interessati.