Art. 4. Programmi annuali 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della societa' consortile di cui all'Art. 5, che puo' avvalersi della collaborazione anche di terzi. 2. La giunta regionale, nell'elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale Veneto per il tramite di Union camere nonche' quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo. 3. Il consiglio regionale, la giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla societa' consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette, rientranti nelle finalita' di cui alla presente legge. 4. La giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unita' previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.