Art. 6. Accordi di programma 1. La giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locati per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge. 2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla societa' consortile istituita a norma della presente legge. La giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalita' di cui all'Art. 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione. 3. La societa' consortile puo' stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l'attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.