Art. 6.
                        Accordi di programma
    1. La giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni
con  organismi  e  strutture  statali,  regionali  e  locati  per  la
realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
    2.  Gli  accordi  di programma e le convenzioni possono prevedere
che  la  realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata
alla  societa'  consortile istituita a norma della presente legge. La
giunta  regionale,  nell'ambito della programmazione degli interventi
connessi  alle  finalita'  di  cui  all'Art. 1, determina la quota di
partecipazione regionale al singolo programma di promozione.
    3.   La  societa'  consortile  puo'  stipulare  a  propria  volta
convenzioni  con  enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed
altri  soggetti  per  l'attuazione  dei  progetti  facenti  parte dei
programmi esecutivi.