Art. 8. Norme transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni. 2. Nelle more della fase costitutiva della societa' consortile e dell'avvio dell'operativita' della stessa conseguente all'insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni. 3. L'attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al centro estero delle camere di commercio del Veneto e' successivamente attribuita alla costituenda societa' consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.