Art. 8.
                          Norme transitorie
    1.  Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  relativi  al  settore  secondario,  si  applica  la
previgente  disciplina  di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 e successive modificazioni.
    2.  Nelle more della fase costitutiva della societa' consortile e
dell'avvio     dell'operativita'     della     stessa     conseguente
all'insediamento  degli  organi  statutari  e  alla definizione della
struttura  organizzativa,  i programmi di promozione delle produzioni
venete  del  settore  secondario  sono  attuati secondo la previgente
disciplina  di  cui  alla  legge  regionale  14  marzo  1980, n. 16 e
successive modificazioni.
    3.   L'attuazione  di  progetti  o  di  parti  del  programma  di
promozione  attribuiti al centro estero delle camere di commercio del
Veneto   e'  successivamente  attribuita  alla  costituenda  societa'
consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.