Art. 2.
                      Sostituzione dell'Art. 10
    1.  L'Art.  10 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.    10.    (Correlazione   tra   concessione   edilizia   ed
autorizzazione  commerciale).  -  1.  L'esercizio  coordinato,  delle
funzioni    amministrative    concernenti   la   localizzazione,   la
rilocalizzazione,    l'avvio,    nonche'    la    realizzazione,   la
ristrutturazione,  l'ampliamento,  la  cessazione  e la riattivazione
delle  attivita'  commerciali  e'  disciplinato dalla legge regionale
9 aprile  2003,  n.  11  (Disposizioni  concernenti l'esercizio delle
funzioni  amministrative  in  materia  di  insediamenti  produttivi e
l'istituzione dello sportello unico delle attivita' produttive).
    2.  L'interessato,  all'atto della presentazione della domanda di
cui  agli  articoli  8  e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, deve
contestualmente  presentare  la  domanda  relativa  alla  concessione
edilizia,  con  le  modalita'  stabilite  dalla  normativa  regionale
vigente in materia di urbanistica.
    3.  Nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 11/2003
ed  al  fine di quanto disposto dall'Art. 6, comma 2, lettera d), del
decreto  legislativo  n. 114/1998, il comune rilascia contestualmente
la   concessione   edilizia   e  l'autorizzazione  amministrativa  al
commercio  per  le medie e grandi strutture di vendita al termine del
procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo n. 114/1998.».