Art. 2. Sostituzione dell'Art. 10 1. L'Art. 10 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale). - 1. L'esercizio coordinato, delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonche' la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attivita' commerciali e' disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attivita' produttive). 2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalita' stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica. 3. Nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'Art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, il comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.».