Art. 3. Modificazioni all'Art. 12 1. Al comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale n. 12/1999 la parola: «assicurando» e' sostituita dalle seguenti: «per garantire». 2. Il comma 7 dell'Art. 11 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o a frazioni di altri comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione; la giunta regionale stabilisce altresi' gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».