Art. 3.
                      Modificazioni all'Art. 12
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 12 della legge regionale n. 12/1999 la
parola: «assicurando» e' sostituita dalle seguenti: «per garantire».
    2.  Il  comma  7 dell'Art. 11 della legge regionale n. 12/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni  con  popolazione  inferiore  a 3.000 abitanti o a frazioni di
altri comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, sulla base dei
criteri  stabiliti  dalla giunta regionale con propria deliberazione;
la  giunta  regionale  stabilisce  altresi' gli adempimenti necessari
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».