Art. 5. Inserimento dell'Art. 14-bis 1. Dopo l'Art. 14 della legge regionale n. 12/1999, all'inizio del capo III, e' inserito il seguente: «Art. l4-bis. (Vendite promozionali). - 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti. 2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi: a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio; b) tra il 10 ed il 31 ottobre. 3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. 4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita; b) la data di inizio e la durata della promozione; c) i prodotti oggetto della promozione; d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita. 5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessita' di preventiva comunicazione al comune. 6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».