Art. 5.
                    Inserimento dell'Art. 14-bis
    1.  Dopo  l'Art.  14 della legge regionale n. 12/1999, all'inizio
del capo III, e' inserito il seguente:
    «Art.   l4-bis.   (Vendite   promozionali).   -   1.  Le  vendite
promozionali  sono  effettuate dall'esercente dettagliante al fine di
promuovere  l'acquisto  di  alcuni  dei suoi prodotti, per un periodo
limitato   di  tempo,  praticando  condizioni  favorevoli,  reali  ed
effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei
suddetti prodotti.
    2.  Le  vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore
merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene
della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo
di  tre  settimane  per  ciascun  periodo,  unicamente  nei  seguenti
periodi:
      a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;
      b) tra il 10 ed il 31 ottobre.
    3.  L'esercente  che  intende effettuare una vendita promozionale
deve  darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante
lettera  in  carta  libera,  almeno  dieci giorni prima della data di
inizio della vendita.
    4.  La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti
indicazioni:
      a)  l'ubicazione  dei  locali  ove  si  intende  effettuare  la
vendita;
      b) la data di inizio e la durata della promozione;
      c) i prodotti oggetto della promozione;
      d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun
prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.
    5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti
per  l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in
qualsiasi   periodo   dell'anno   senza   necessita'   di  preventiva
comunicazione al comune.
    6.   Durante   tutto   il  periodo  della  vendita  promozionale,
l'esercente  deve  obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben
visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando
con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti
oggetto   della   vendita   promozionale  devono  essere  chiaramente
distinguibili   da  quelli  venduti  al  prezzo  ordinario  e  devono
riportare  in  modo  ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il
ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale
di vendita.».