Art. 6. Sostituzione dell'Art. 13 1. L'Art. 15 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. (Vendite di liquidazione). - 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi: a) cessazione dell'attivita' commerciale; b) cessione d'azienda; c) trasferimento dell'attivita' commerciale in altri locali; d) trasformazione o rinnovo dei locali. 2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni: a) in caso di liquidazione percessazione dell'attivita' commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attivita'; b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata; c) in caso di liquidazione per tasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilita' dei nuovi locali; d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo al metro quadrato, iva esclusa, non inferiore a Euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture; e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa 4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno per una durata massima complessiva di tredici settimane. 5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilita' dei lavori. 6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori. 7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».