Art. 6.
                      Sostituzione dell'Art. 13
    1.  L'Art.  15 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal
seguente:
      «Art.  15.  (Vendite  di  liquidazione).  -  1.  Le  vendite di
liquidazione  sono  effettuate dall'esercente dettagliante al fine di
vendere,  in  breve  tempo,  i  suoi  prodotti,  qualora  ricorrano i
seguenti casi:
      a) cessazione dell'attivita' commerciale;
      b) cessione d'azienda;
      c) trasferimento dell'attivita' commerciale in altri locali;
      d) trasformazione o rinnovo dei locali.
    2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione
deve  darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante
lettera  in  carta  libera,  almeno  dieci giorni prima della data di
inizio della vendita.
    3.  La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti
indicazioni:
      a)   in   caso  di  liquidazione  percessazione  dell'attivita'
commerciale,  atto  di  rinuncia  all'autorizzazione  per  le medie o
grandi  strutture  di  vendita  ovvero, per gli esercizi di vicinato,
dichiarazione di cessazione dell'attivita';
      b)  in  caso  di liquidazione per cessione d'azienda, copia del
contratto  definitivo  redatto  con atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
      c)  in  caso  di liquidazione per tasferimento in altri locali,
copia  della  comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi
di  vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente
a prova della disponibilita' dei nuovi locali;
      d)  in  caso  di  liquidazione per trasformazione o rinnovo dei
locali,  dichiarazione  di  esecuzione  dei  lavori per un importo al
metro  quadrato,  iva esclusa, non inferiore a Euro 100 da comprovare
successivamente con copia delle fatture;
      e)  per  tutti  i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione
dei   locali   in   cui  deve  essere  effettuata,  che  in  caso  di
trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine
della vendita, le merci oggetto della stessa
    4.  Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni
periodo  dell'anno  per  una  durata  massima  complessiva di tredici
settimane.
    5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione
durante  il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio
di  ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne
comunicazione  al comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni
prima  della  data  di  inizio  della vendita. Nel caso di vendita di
liquidazione  per  il  rinnovo  o  la  trasformazione  dei locali, la
comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma
3,  idonea  documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo
professionale,  da  cui  risulti  l'urgenza  e l'indifferibilita' dei
lavori.
    6.  Al  termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la
trasformazione  dei  locali,  l'esercizio  deve essere immediatamente
chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
    7.  I  prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione
devono  riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto
o  il  ribasso  praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo
normale di vendita.».