Art. 7.
                      Modificazioni all'Art. 16
    1.  La  lettera f) del comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale
n. 12/1999 e' sostituita dalla seguente:
    «f)  le  confezioni  ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al
termine del rispettivo periododi ricorrenza.».
    2.  L'alinea  del  comma  3 dell'Art. 16 della legge regionale n.
12/1999 e' sostituito dal seguente:
    «3.  L'esercente  che  intende:  effettuare  una  vendita di fine
stagione  o  saldo  deve  darne  comunicazione  al comune ove ha sede
l'esercizio,  mediante  lettera  in carta libera, almeno dieci giorni
prima  della  data  di  inizio  della  vendita. La comunicazione deve
contenere le seguenti indicazioni:».
    3.  Il  comma  4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate
al  pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di
cinquanta  giorni  consecutivi  per  ciascun  periodo,  nei  seguenti
periodi:
      a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo;
      b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.».
    4. Dopo il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999,
come modificato dal comma 3, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o
saldo,    l'esercente   deve   obbligatoriamente   esporre   cartelli
informativi  ben  visibili  che  riportino  l'indicazione dei termini
iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine
stagione  o  saldo  devono essere chiaramente distinguibili da quelli
venduti  al  prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile
il  relativo  prezzo  e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in
percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».