Art. 7. Modificazioni all'Art. 16 1. La lettera f) del comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituita dalla seguente: «f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periododi ricorrenza.». 2. L'alinea del comma 3 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercente che intende: effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:». 3. Il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi: a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo; b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.». 4. Dopo il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 12/1999, come modificato dal comma 3, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldo, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldo devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».