Art. 8.
                      Modificazione all`Art. 17
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le
parole:  «di  liquidazione  e di fine stagione» sono sostituite dalla
seguente: «straordinarie».
    2.  Il  comma  2 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicita'
delle   aserzioni   pubblicitarie   che   devono   essere  presentate
graficamente  in  modo  non ingannevole e contenere gli estremi delle
comunicazioni,    l'indicazione    della    tipologia    di   vendita
straordinaria,   la  durata  ed  i  prodotti  oggetto  della  vendita
medesima.».
    3.  Al  comma  7 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le
parole:  «di  fine  stagione o di liquidazione» sono sostituite dalla
seguente: «straordinaria».