Art. 8. Modificazione all`Art. 17 1. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di liquidazione e di fine stagione» sono sostituite dalla seguente: «straordinarie». 2. Il comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 e' sostituito dal seguente: «2. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicita' delle aserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, l'indicazione della tipologia di vendita straordinaria, la durata ed i prodotti oggetto della vendita medesima.». 3. Al comma 7 dell'Art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di fine stagione o di liquidazione» sono sostituite dalla seguente: «straordinaria».