Art. 12. Disposizione finale 1. Le ceneri gia' collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalita' disciplinate dalla presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta. Aosta, 23 dicembre 2004 PERRIN