Art. 12.
                         Disposizione finale
    1.  Le ceneri gia' collocate nei cimiteri al momento dell'entrata
in  vigore  della presente legge possono essere disperse o conservate
secondo le modalita' disciplinate dalla presente legge.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta.
      Aosta, 23 dicembre 2004
                               PERRIN