Art. 3.
                      Destinazione delle ceneri
    1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
      a) disperse, con le modalita' di cui all'Art. 6;
      b)   conservate   in   un'urna   sigillata,   che  deve  essere
alternativamente:
        1) tumulata in cimitero;
        2) interrata in cimitero;
        3) oggetto di affidamento personale.