Art. 4. Manifestazione della volonta' 1. La volonta' del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri e' manifestata tramite: a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volonta' di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. 2. In mancanza di manifestazione di volonta' del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volonta' e' manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. 3. Per i minori e per le persone interdette la volonta' e' manifestata dai legali rappresentanti. 4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).