Art. 4.
                    Manifestazione della volonta'
    1.  La volonta' del defunto per la dispersione o la conservazione
delle proprie ceneri e' manifestata tramite:
      a)  disposizione  testamentaria,  tranne  nei  casi  in  cui  i
familiari   presentino   una   dichiarazione  autografa  del  defunto
contraria,  fatta  in  data  successiva  a  quella della disposizione
testamentaria stessa;
      b)  dichiarazione  autografa, resa ad associazioni riconosciute
che  abbiano  tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri
associati,  nella  quale  risulti,  oltre  alla  volonta'  di  essere
cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
    2.  In  mancanza  di  manifestazione  di  volonta'  del  defunto,
espressa  nei  modi di cui al comma 1, la volonta' e' manifestata dal
coniuge  o,  in  difetto,  dal  parente piu' prossimo, individuato ai
sensi  degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di
concorrenza  di  piu'  parenti  dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta  di  essi,  manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune  di  decesso  o  di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia
stata  manifestata  all'ufficiale  dello  stato  civile del comune di
residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale
all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
    3.  Per  i  minori  e  per  le  persone interdette la volonta' e'
manifestata dai legali rappresentanti.
    4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri
da  parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse
sono conservate nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).