Art. 5.
                  Consegna e trasporto delle ceneri
    1. La consegna delle ceneri e' effettuata ai soggetti individuati
nella   manifestazione  di  volonta'  del  defunto.  In  mancanza  di
manifestazione di volonta', la consegna delle ceneri e' effettuata ai
soggetti  di  cui  all'Art.  4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai
predetti soggetti.
    2.  La consegna delle ceneri e' effettuata previa sottoscrizione,
da  parte  dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in
triplice   copia,   di   cui  una  conservata  presso  l'impianto  di
cremazione,  una  presso  il comune nel cui territorio e' avvenuto il
decesso   e  una  dal  consegnatario  delle  ceneri.  Tale  documento
costituisce  documento  di  accompagnamento  per  il  trasporto delle
ceneri.
    3.  Il  trasporto  delle  ceneri  non  e'  soggetto  alle  misure
precauzionali  previste  per  il trasporto delle salme, salva diversa
indicazione dell'autorita' sanitaria.