Art. 5. Consegna e trasporto delle ceneri 1. La consegna delle ceneri e' effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volonta' del defunto. In mancanza di manifestazione di volonta', la consegna delle ceneri e' effettuata ai soggetti di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti. 2. La consegna delle ceneri e' effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 3. Il trasporto delle ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorita' sanitaria.