Art. 6.
                      Dispersione delle ceneri
    1.   La   dispersione  delle  ceneri  e'  eseguita  dai  soggetti
individuati nella manifestazione di volonta' del defunto. In mancanza
di  manifestazione  di  volonta',  la  dispersione  delle  ceneri  e'
eseguita  dai  soggetti  di  cui  all'Art.  4,  commi  2  e  3, o dal
rappresentante  legale delle associazioni di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in
difetto,  da  personale  autorizzato  dal  comune,  che  vi  provvede
limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b).
    2.  La  dispersione  delle ceneri e' consentita, sulla base della
volonta' del defunto, nei seguenti luoghi:
      a)  nel  cinerario  comune  di  cui  all'Art.  80, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
      b) in area verde a cio' appositamente destinata all'interno dei
cimiteri;
      c)  in natura, purche' ad una distanza di oltre 200 metri da un
qualunque insediamento abitativo;
      d)  nei  laghi,  nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da
manufatti;
      e) in aree private.
    3.  In  caso di mancata manifestazione di volonta' del defunto, o
dei soggetti di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione
delle  ceneri,  le  stesse  sono disperse nel cinerario comune di cui
all'Art.  80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990.
    4.  La  dispersione  e'  vietata nei centri abitati come definiti
dall'Art.  3,  comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada).
    5.  La  dispersione  in  aree private, purche' ad una distanza di
oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire
all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non puo' dare luogo ad
attivita' aventi fini di lucro.