Art. 6. Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volonta' del defunto. In mancanza di manifestazione di volonta', la dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b). 2. La dispersione delle ceneri e' consentita, sulla base della volonta' del defunto, nei seguenti luoghi: a) nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990; b) in area verde a cio' appositamente destinata all'interno dei cimiteri; c) in natura, purche' ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo; d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti; e) in aree private. 3. In caso di mancata manifestazione di volonta' del defunto, o dei soggetti di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 4. La dispersione e' vietata nei centri abitati come definiti dall'Art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 5. La dispersione in aree private, purche' ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro.