Art. 7.
                     Conservazione delle ceneri
    1.   La   conservazione   delle  ceneri  nell'urna  sigillata  e'
effettuata  dai soggetti individuati nella manifestazione di volonta'
del   defunto.   In   mancanza  di  manifestazione  di  volonta',  la
conservazione delle ceneri e' effettuata dai soggetti di cui all'Art.
4, commi 2 e 3.
    2.  I  soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel
rispetto della volonta' del defunto, con le modalita' di cui all'Art.
3, comma 1, lettera b).
    3.   L'urna   sigillata  e'  conservata  in  modo  da  consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
    4.  In  caso  di  affidamento  personale, l'ufficiale dello stato
civile  annota  in  un  apposito registro le generalita' del soggetto
affidatario  e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi
eredi  intendono,  per  qualsiasi  motivo, rinunciare all'affidamento
dell'urna  contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario
comune  di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  285/1990,  previa autorizzazione dell'ufficiale dello
stato civile.