Art. 7. Conservazione delle ceneri 1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata e' effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volonta' del defunto. In mancanza di manifestazione di volonta', la conservazione delle ceneri e' effettuata dai soggetti di cui all'Art. 4, commi 2 e 3. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volonta' del defunto, con le modalita' di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b). 3. L'urna sigillata e' conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. 4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalita' del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.