Art. 8. Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei 1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalita' di cui all'Art. 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed e' rimessa alla volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile. 2. In caso di irreperibilita' dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.