Art. 8.
Destinazione  delle  ceneri  derivanti  dalla  cremazione  dei  resti
                      mortali e dei resti ossei
    1.  La  destinazione  delle ceneri derivanti dalla cremazione dei
resti  mortali  e  dei  resti  ossei  avviene con le modalita' di cui
all'Art.  3,  e  secondo  la  disciplina  della presente legge, ed e'
rimessa  alla  volonta'  del  coniuge o, in difetto, del parente piu'
prossimo  individuato  ai  sensi  degli  articoli 74, 75, 76 e 77 del
codice  civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso
grado,  della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale
dello stato civile.
    2.  In caso di irreperibilita' dei soggetti di cui al comma 1, le
ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di
salme  interrate  da  almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno
venti  anni  sono conservate nel cinerario comune di cui all'Art. 80,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.