Art. 9. Regolamenti comunali 1. I comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. 2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25 a Euro 500. 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).