Art. 9.
                        Regolamenti comunali
    1.  I  comuni  adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria
alle  disposizioni  della  presente legge entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle
dimensioni   delle   urne,   alle   caratteristiche   dei  luoghi  di
conservazione  da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza
da  ogni  forma  di  profanazione  e  ad  ogni  altra prescrizione di
carattere igienico-sanitario.
    2.  La  violazione  delle disposizioni dei regolamenti di polizia
mortuaria  e'  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da Euro 25 a Euro 500.
    3.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al comma 2, si
osservano  le  disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale),  da  ultimo  modificata dalla legge
12 giugno  2003,  n.  134 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).