Art. 13. Modifica dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie «locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» dopo le parole «provvedimento» sono inserite le seguenti: «i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e». 2. Al comma 4 dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole «l'entita' dei canoni» sono inserite le seguenti: «nonche' i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente». 3. Dopo il comma 4-bis dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti: «4-ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento. 4-quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo e' calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione. 4-quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4-quater, la frazione del mese superiore, a quindici giorni, e' considerata pari a un mese.». 4. Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo dovuto e' conguagliato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell'anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni e' considerata pari un mese.