Art. 13.
Modifica  dell'Art.  83  della  legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
«Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e
                      successive modificazioni.
    1.  Al comma 1 dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle
autonomie  «locali  in  attuazione  del  decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112»  dopo  le  parole  «provvedimento»  sono  inserite le
seguenti: «i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e».
    2.  Al comma 4 dell'Art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  dopo  le  parole  «l'entita'  dei  canoni»  sono  inserite le
seguenti:  «nonche'  i  relativi  aggiornamenti annuali tenendo conto
delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno
precedente».
    3.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'Art.  83  della  legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:
    «4-ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque
pubbliche  e  i  canoni  relativi  all'utilizzo  dei beni del demanio
idrico  sono  dovuti  per  anno  solare  e  sono  versati nel secondo
trimestre dell'anno di riferimento.
    4-quater.  Per  le  concessioni  in scadenza per le quali non sia
stata  presentata  istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate
in corso d'anno il canone annuo e' calcolato in ragione di dodicesimi
per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.
    4-quinquies.  Ai  fini  di  quanto disposto al comma 4-quater, la
frazione del mese superiore, a quindici giorni, e' considerata pari a
un mese.».
    4. Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo
dovuto  e'  conguagliato  in  ragione  di dodicesimi per ciascun mese
intercorso  tra  la  scadenza  dell'anno  precedente e il 31 dicembre
2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni e' considerata
pari un mese.