Art. 4.
Modifica  dell'Art.  6  della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
«Nuove   disposizioni   in   materia   di  intervento  regionale  per
l'ampliamento,  completamento e sitemazione di edifici scolastici per
               le scuole materne elementari e medie».
    1.  Nel  comma  2  dell'Art.  6 della legge regionale 24 dicembre
1999,  n.  59  «Nuove disposizioni in materia di intervento regionile
per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per   le  scuole  materne  elementari  e  medie»  le  parole:  «entro
ventiquattro  mesi  dalla  data di approvazione del piano di riparto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  indicato nel
provvedimento  di  concessione  e  comunque  entro i termini previsti
dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici».
    2. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999,
n. 59 e' abrogato.
    3.  Dopo il comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre
1999, n. 59 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.   La  diversa  destinazione  dell'immobile,  prima  della
scadenza  del  termine  decennale di cui all'Art. 3, comma 2, lettera
b),  comporta revoca del contributo ed il conseguente recupero con le
modalita' previste dalla vigente normativa.».