Art. 4. Modifica dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sitemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie». 1. Nel comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionile per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie» le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici». 2. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 e' abrogato. 3. Dopo il comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'Art. 3, comma 2, lettera b), comporta revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalita' previste dalla vigente normativa.».