Art. 5.
Disposizioni  in materia di contributi di cui alla legge regionale 24
dicembre  1999,  n.  59  «Nuove disposizioni in materia di intervento
regionale  per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
        scolastici per le scuole materne elementari e medie».
    1.  Ai  fini  della  erogazione, ai sensi dell'Art. 6 della legge
regionale  24 dicembre  1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di
intervento  regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione
di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie», dei
contributi  gia'  concessi  e  non  revocati  alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  fatte salve le rendicontazioni
delle  spese  sostenute ag1i enti pubblici o dai comitati di gestione
di cui all'Art. 2 della stessa legge.
    2.  Quanto  disposto  al comma 1, nel caso di istituzione privata
proprietaria  dell'edificio, e' subordinato al rilascio, da parte del
legale  rappresentante  legale  della  stessa, della dichiarazione di
impegno  di cui all'Art. 3, comma 2 lettera b), della legge regionale
24 dicembre 1999, n. 59.