Art. 5. Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie». 1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie», dei contributi gia' concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute ag1i enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all'Art. 2 della stessa legge. 2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell'edificio, e' subordinato al rilascio, da parte del legale rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'Art. 3, comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59.