Art. 6.
Modifica  dell'Art.  66  della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
«Disposizioni  generali  in  materia  di lavori pubblici di interesse
regionale  e  per le costruzioni in zone classificate sismiche»; come
       modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13.
    1. Il comma 5 dell'Art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003,
n.  27  «Disposizioni  generali  in  materia  di  lavori  pubblici di
interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate
sismiche» e' cosi' sostituito:
    «5.  Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza
non  inferiore  alla  settimana, alla struttura regionale decentrata,
competente  in  materia  di  lavori  pubblici  e  difesa  del suolo i
progetti di cui al comma 1».
    2. Il comma 6 dell'Art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 e' cosi' sostituito:
    «6.  In  applicazione  dell'Art.  20,  comma  primo  della  legge
10 dicembre   1981,   n.   741,  le  strutture  regionali  decentrate
competenti   in  materia  di  lavori  pubblici  e  difesa  del  suolo
provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a
campione,  secondo  i  criteri  e le modalita' stabiliti dalla giunta
regionale,  con  possibilita'  di  avvalersi  di figure professionali
qualificate  nel  settore  esterne  all'amministrazione,  rilasciando
l'autorizzazione  all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione
di  documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla
trasmissione  dei  progetti  e della relativa documentazione; decorso
detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per le
seguenti  opere per le quali l'autorizzazione, scritta all'inizio dei
lavori e' sempre necessaria:
      a) edifici d'interesse strategico;
      b) opere  infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante gli
eventi  sismici  assume  rilievo  fondamentale  per  le  finalita' di
protezione civile;
      c) edifici  ed  opere  infrastrutturali  che  possono  assumere
rilevanza in relazione, alle conseguenze di un eventuale collasso;
      d) lavori  localizzati in «zona sismica 1» di cui all'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 marzo 2003, n. 274
successive modifiche ed integrazioni.».