Art. 6. Modifica dell'Art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»; come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13. 1. Il comma 5 dell'Art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e' cosi' sostituito: «5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata, competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1». 2. Il comma 6 dell'Art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e' cosi' sostituito: «6. In applicazione dell'Art. 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla giunta regionale, con possibilita' di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l'autorizzazione, scritta all'inizio dei lavori e' sempre necessaria: a) edifici d'interesse strategico; b) opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile; c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione, alle conseguenze di un eventuale collasso; d) lavori localizzati in «zona sismica 1» di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 274 successive modifiche ed integrazioni.».