Art. 7. Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone simiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati 1. In applicazione dell'Art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il comune, ai sensi dell'Art. 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», limitatamente al periodo che decorre dall'entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13, «Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"» e fino al 30 giugno 2005, l'inizio dei relativi lavori puo' avvenire in assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici. 2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici verifica entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1. 3. All'esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le non conformita' del progetto e della documentazione depositati ai sensi dell'Art. 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori e' subordinata all'autorizzazione da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa verifica dell'adeguamento del progetto che deve includere le necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.