Art. 7.
Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in
zone  simiche  o in zone interessate da opere di consolidamento degli
                               abitati
    1.  In applicazione dell'Art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n.
741,   per   i  progetti  relativi  ad  interventi  edilizi  in  zone
classificate  sismiche e nei territori regionali interessati da opere
di  consolidamento  degli  abitati,  depositati  presso il comune, ai
sensi dell'Art. 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27  «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate sismiche»,
limitatamente  al  periodo  che  decorre dall'entrata in vigore della
legge  regionale  21 maggio  2004,  n.  13,  «Modifiche  della  legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori  pubblici  di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate  sismiche"»  e  fino  al  30 giugno  2005,  l'inizio dei
relativi  lavori puo' avvenire in assenza del rilascio della prevista
autorizzazione  scritta da parte della struttura regionale decentrata
competente in materia di lavori pubblici.
    2.  La  struttura  regionale  decentrata competente in materia di
lavori   pubblici   verifica   entro  sessanta  giorni  dall'avvenuta
ricezione,   la   rispondenza   alle  prescrizioni  tecniche  per  le
costruzioni  in  zone  sismiche  di  ciascuno  dei  progetti  e della
documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.
    3.  All'esito  negativo  della  verifica  di  cui  al comma 2, il
dirigente  della struttura regionale decentrata competente in materia
di  lavori  pubblici  emette  un  decreto motivato di sospensione dei
lavori,   indicante   le   non   conformita'  del  progetto  e  della
documentazione  depositati ai sensi dell'Art. 66, comma 1 della legge
regionale  7 novembre  2003,  n.  27,  alle  norme  tecniche  per  le
costruzioni in zone sismiche.
    4.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3  la ripresa dei lavori e'
subordinata  all'autorizzazione  da  parte  della struttura regionale
decentrata  competente  in  materia  di  lavori  pubblici, rilasciata
previa  verifica  dell'adeguamento del progetto che deve includere le
necessarie  modifiche  ai  lavori  iniziati  e  sospesi  ai sensi del
medesimo  comma  3  ed  eventuale  integrazione  della documentazione
depositata.