Art. 8.
Estensione  dell'applicazione  delle disposizioni di cui all'Art. 54,
comma 7,  della  legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni
generali»  in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
           le costruzioni in zone classificate sismiche».
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  54, comma 7, della legge
regionale n. 27 del 7 novembre 2003 «Disposizioni generali in materia
di  lavori  pubblici  di  interesse regionale e per le costruzioni in
zone   classificate  sismiche»,  si  applicano  anche  ai  contributi
impegnati  in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore della legge
regionale medesima.