Art. 8. Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali» in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». 1. Le disposizioni di cui all'Art. 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», si applicano anche ai contributi impegnati in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale medesima.