Art. 9.
Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale
    1.  L'entita'  del  fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei
programmi  di  finanziamento regionale, di cui all'Art. 54, comma 11,
della  legge  regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali
in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  e per le
costruzioni  in  zone  classificate sismiche», qualora gli stessi non
coincidano  con una delle strutture regionali, e' stabilita nel 5 per
cento  dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel
programma  di  riparto approvato con apposito provvedimento di giunta
regionale.