Art. 9. Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale 1. L'entita' del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, di cui all'Art. 54, comma 11, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, e' stabilita nel 5 per cento dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di giunta regionale.