Art. 13. D o v e r i 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti ad esercitare la professione con dignita' e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. 2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. 3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.