Art. 14. Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno; d) radiazione. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento. 3. La decisione e' adottata dal direttivo del collegio nazionale maggioranza assoluta dei componenti.