Art. 14.
                   Sanzioni disciplinari e ricorsi

    1.  Le  guide  alpine-maestri  di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti  negli  albi  professionali,  che  si  rendano  colpevoli di
violazione  delle  norme  di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili
delle seguenti sanzioni disciplinari:
      a) ammonizione scritta;
      b) censura;
      c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
      d) radiazione.
    2.  I  provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del
collegio  regionale  cui appartiene l'iscritto a maggioranza assoluta
dei  componenti;  contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica,
e'   ammesso   ricorso   al  direttivo  del  collegio  nazionale.  La
proposizione    del    ricorso   sospende,   fino   alla   decisione,
l'esecutivita' del provvedimento.
    3.  La decisione e' adottata dal direttivo del collegio nazionale
maggioranza assoluta dei componenti.