Art. 16. Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata 1. Possono essere istituite scuole con la dicitura «scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata» per l'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui all'Art. 5, comma 1. 2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo piu' guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attivita'. In linea di principio ogni scuola riunisce tutte le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti territoriali contigui. 3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere autorizzate dalla provincia competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo professionale regionale. 4. L'attivita' di insegnamento nelle scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purche' il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'Art. 7. 5. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata senza autorizzazione e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 1032,91, applicata secondo le modalita' di cui all'Art. 15, comma 2. 6. Le modalita' di espletamento della vigilanza sono determinate dalle province competenti con proprio provvedimento.