Art. 16.
           Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata

    1.  Possono  essere  istituite  scuole con la dicitura «scuola di
alpinismo,  scialpinismo  e  arrampicata»  per l'esercizio coordinato
delle  attivita'  professionali  di  insegnamento  di cui all'Art. 5,
comma 1.
    2.  Agli  effetti  della  presente legge per scuola di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base
associativa  cui  facciano  capo  piu' guide alpine per esercitare in
modo  coordinato la loro attivita'. In linea di principio ogni scuola
riunisce  tutte  le guide operanti nello stesso ambito territoriale o
in ambiti territoriali contigui.
    3.  Le  scuole  di  alpinismo,  scialpinismo e arrampicata devono
essere autorizzate dalla provincia competente per territorio e devono
essere  dirette  da  una  guida  alpina-maestro di alpinismo iscritta
nell'albo professionale regionale.
    4.   L'attivita'  di  insegnamento  nelle  scuole  di  alpinismo,
scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri
di  alpinismo  o anche da aspiranti guida purche' il numero di questi
non  superi  quello  delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti
nell'albo  regionale  o  ad  esso  temporaneamente aggregati ai sensi
dell'Art. 7.
    5.   Chiunque  organizzi  o  conduca  una  scuola  di  alpinismo,
scialpinismo  e  arrampicata  senza  autorizzazione e' punito con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  Euro 103,29 a Euro 1032,91,
applicata secondo le modalita' di cui all'Art. 15, comma 2.
    6.  Le modalita' di espletamento della vigilanza sono determinate
dalle province competenti con proprio provvedimento.