Art. 18. T a r i f f e 1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono determinate, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, dalle province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.