Art. 18.
                            T a r i f f e

    1.  Le  tariffe massime per le prestazioni professionali di guida
alpina-maestro  di  alpinismo  e  aspirante  guida  sono determinate,
sentito  il  direttivo  del  collegio  regionale  delle  guide, dalle
province,  che  ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
    2.  Le  scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono
nelle  loro  sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al
pubblico, la tabella delle tariffe praticate.