Art. 20. Promozione e diffusione delle attivita' di montagna 1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attivita' di montagna, nonche' a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalita' sportive, ricreative, educative e turistiche. 2. Per i fini indicati al comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a concedere al direttivo del collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta: a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine; b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani; c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina; d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni eta', a livello nazionale e internazionale. 3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del collegio regionale delle guide presenta al presidente della giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento i contributi vengono concessi con atto della giunta regionale che disciplina le modalita' ed i termini di erogazione. 4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale. 5. Il direttivo del collegio regionale delle guide alpine e' tenuto di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attivita' svolta.