Art. 20.
         Promozione e diffusione delle attivita' di montagna

    1.  Le guide alpine e gli aspiranti guida sono soggetti impegnati
a  promuovere  e  diffondere  le  attivita'  di  montagna,  nonche' a
incentivare  il  turismo  montano  e  a  creare  flussi di visitatori
nazionali  ed  esteri  nel  territorio  regionale veneto. A tal fine,
possono   ricercare   collaborazioni,   anche  attraverso  accordi  e
convenzioni,  con  altri  soggetti istituzionali, pubblici o privati,
nazionali  od  esteri  che, del pari, operano con finalita' sportive,
ricreative, educative e turistiche.
    2.  Per  i  fini  indicati  al  comma  1,  la giunta regionale e'
autorizzata  a  concedere  al  direttivo del collegio regionale delle
guide contributi per iniziative diretta:
      a) migliorare   la  qualificazione  professionale  delle  guide
alpine e degli aspiranti guide alpine;
      b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
      c) favorire  la  conoscenza  del  ruolo  della  guida  alpina e
dell'aspirante guida alpina;
      d) promuovere  il  turismo montano in ogni sua manifestazione e
per ogni eta', a livello nazionale e internazionale.
    3.  Per  i  fini  indicati  al comma 2, il direttivo del collegio
regionale  delle guide presenta al presidente della giunta regionale,
entro  il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata
da  una  relazione  illustrativa  delle  iniziative  per  le quali si
richiede  il  contributo  e  un  piano  di finanziamento i contributi
vengono  concessi  con  atto della giunta regionale che disciplina le
modalita' ed i termini di erogazione.
    4.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  presente articolo
avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale.
    5.  Il  direttivo  del  collegio  regionale delle guide alpine e'
tenuto di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei
contributi e sull'attivita' svolta.