Art. 22. Disposizioni transitorie 1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all'Art. 6 della presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo gia' iscritti all'albo ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina». 2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole gia' autorizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16. 3. Ai procedimenti amministrativi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.