Art. 22.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante
guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all'Art. 6 della
presente  legge,  gli  aspiranti  guida  e le guide alpine-maestri di
alpinismo  gia'  iscritti  all'albo  ai  sensi  della legge regionale
16 aprile  1992,  n.  16 «Ordinamento delle professioni di maestro di
sci e di guida alpina».
    2.  Sono  riconosciute  di  diritto  come  scuole di alpinismo le
scuole  gia'  autorizzate  ai  sensi  della legge regionale 16 aprile
1992, n. 16.
    3.  Ai  procedimenti  amministrativi  gia'  in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti
alla data in cui hanno avuto inizio.