Art. 23. A b r o g a z i o n e 1. E' abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all'Art. 38 le disposizioni relative al collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed all'alpinismo.