Art. 23.
                        A b r o g a z i o n e

    1.  E'  abrogata  la  legge  regionale  16 aprile  1992,  n.  16,
limitatamente  agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all'Art. 38
le  disposizioni  relative  al  collegio regionale guide alpine, alle
figure  professionali  di  guida  alpina ed aspirante guida alpina ed
all'alpinismo.