Art. 5.
                  Guida alpina-maestro di alpinismo

    1.    E'   guida   alpina-maestro   di   alpinismo   chi   svolge
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le
seguenti attivita':
      a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni
sia  su  roccia  che  su  ghiaccio  o  in  escursioni  su sentieri di
montagna;
      b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni
sci-alpinistiche  o  in escursioni sciistiche, su terreno innevato di
montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
      c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di
canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
      d) insegnamento  sistematico  delle  tecniche alpinistiche e di
arrampicata    anche    su    pareti   artificiali   delle   tecniche
sci-alpinistiche  anche  in  comprensori  sciistici  con attrezzatura
scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di
discesa e di fondo;
      e) realizzazione,  certificazione e manutenzione di percorsi in
siti  naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio,
di vie ferrate classiche e sportive.
    2.   Nell'ambito   della   qualifica   professionale,   la  guida
alpinamaestro di alpinismo puo':
      a) organizzare  in collaborazione con gli organismi scolastici,
attivita'  educative,  culturali, sportive e comportamentali con fini
preventivi degli incidenti in montagna;
      b) prestare   consulenza   circa   l'agibilita'  di  ghiacciai,
sentieri,  percorsi  attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori
pista;
      c) collaborare  con  enti  pubblici  per  mantenere,  segnalare
percorsi  attrezzati,  vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per
certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.
    3.  Lo  svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui
ai  commi 1 e 2 e' riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida
abilitati  all'esercizio  della  professione  e  iscritti  negli albi
professionali di cui all'Art. 6.