Art. 5. Guida alpina-maestro di alpinismo 1. E' guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna; b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista; c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici; d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali delle tecniche sci-alpinistiche anche in comprensori sciistici con attrezzatura scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo; e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive. 2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpinamaestro di alpinismo puo': a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attivita' educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna; b) prestare consulenza circa l'agibilita' di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista; c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata. 3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e' riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all'Art. 6.