Art. 6. Albo professionale 1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della giunta regionale. 2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida che abbiano la propria residenza o domicilio o stabile recapito in uno dei comuni della Regione del Veneto ovvero che in essa svolgano le loro attivita' per almeno una stagione. 3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all'Art. 8, comma 1, e dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea; b) eta' minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo; c) idoneita' psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall'azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio; d) possesso del diploma della scuola dell'obbligo; e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione; f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione. 4. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata a seguito dell'accertamento dell'idoneita' psicofisica e all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'Art. 10.