Art. 6.
                         Albo professionale

    1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due
gradi  di  aspirante  guida  e  guida alpina-maestro di alpinismo, e'
subordinato  all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti
dal  collegio  regionale  delle guide sotto la vigilanza della giunta
regionale.
    2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita'
svolta  dalle  guide  alpine  o  dagli aspiranti guida che abbiano la
propria  residenza  o  domicilio o stabile recapito in uno dei comuni
della  Regione  del  Veneto  ovvero  che  in  essa  svolgano  le loro
attivita' per almeno una stagione.
    3.  Possono  essere  iscritti,  a domanda, negli albi delle guide
alpine-maestri  di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono
in  possesso della abilitazione tecnica di cui all'Art. 8, comma 1, e
dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   o   di  altro  stato  appartenente
all'Unione europea;
      b) eta'  minima  di  diciotto anni per gli aspiranti guida e di
ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
      c) idoneita'  psicofisica  attestata  da  un certificato medico
rilasciato dall'azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
      d) possesso del diploma della scuola dell'obbligo;
      e) non    aver    subito   condanne   penali   che   comportino
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  o  per  le quali non sia stata
applicata   la  sospensione  condizionale  della  pena,  salvo  avere
ottenuto la riabilitazione;
      f) residenza  o domicilio o stabile recapito in un comune della
Regione.
    4.  L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni
ed   e'   rinnovata   a   seguito   dell'accertamento  dell'idoneita'
psicofisica   e   all'adempimento  degli  obblighi  di  aggiornamento
professionale di cui all'Art. 10.