Art. 8.
                        Abilitazione tecnica

    1.  L'abilitazione  tecnica  all'esercizio  della  professione di
guida  alpina-maestro  di  alpinismo e di aspirante guida si consegue
mediante  la  frequenza  di  appositi  corsi  teorico-  pratici  e il
superamento dei relativi esami.
    2.  La  giunta  regionale  istituisce  ogni due anni, avvalendosi
della  collaborazione  del  direttivo  del  collegio  regionale delle
guide,  i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa puo' affidare
l'organizzazione  dei  corsi al collegio nazionale delle guide di cui
all'Art. 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
    3.  Ai  corsi  sono  ammessi,  su  domanda  rivolta  alla  giunta
regionale,  i  residenti  in  uno dei comuni della Regione Veneto che
abbiano   l'eta'   prescritta  per  l'iscrizione  nel  relativo  albo
professionale  e  che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di
alpinismo,   abbiano  effettivamente  esercitato  la  professione  di
aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del
collegio  regionale  delle  guide; l'ammissione ai corsi di aspirante
guida  e' subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico
e  al  superamento di una prova attitudinale pratica che e' sostenuta
avanti una sotto commissione formata dai componenti della commissione
di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), b) e o).
    4.  La  giunta regionale, di intesa con il direttivo del collegio
regionale  delle guide, definisce e pubblica nel Bollettino ufficiale
della Regione:
      a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
      b) il  programma del corso per aspirante guida di durata minima
non inferiore a novanta giorni e le relative prove d'esame;
      c) il   programma   del  corso  per,  guida  alpina-maestro  di
alpinismo  di  durata  minima  di  otto  giorni  e  le relative prove
d'esame.
    5.  Le  funzioni  di  insegnamento  nei  corsi di formazione. per
aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con
il   titolo   di   istruttore  nazionale  conseguito  a  seguito  del
superamento  di  appositi  corsi indetti dal collegio nazionale delle
guide alpine.
    6.  La giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione
dei  corsi  per  guida  alpina-maestro  di  alpinismo e per aspirante
guida,  corrispondendo  al  collegio  organizzatore un contributo non
superiore  alla  meta'  della  quota  di  partecipazione  per ciascun
allievo veneto frequentante.