Art. 8. Abilitazione tecnica 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico- pratici e il superamento dei relativi esami. 2. La giunta regionale istituisce ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa puo' affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'Art. 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. 3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla giunta regionale, i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che abbiano l'eta' prescritta per l'iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del collegio regionale delle guide; l'ammissione ai corsi di aspirante guida e' subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che e' sostenuta avanti una sotto commissione formata dai componenti della commissione di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), b) e o). 4. La giunta regionale, di intesa con il direttivo del collegio regionale delle guide, definisce e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione: a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3; b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d'esame; c) il programma del corso per, guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d'esame. 5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione. per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal collegio nazionale delle guide alpine. 6. La giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corrispondendo al collegio organizzatore un contributo non superiore alla meta' della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante.