Art. 11.
       Modifiche all'Art. 23 della legge regionale n. 36/2001
    1.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale
n. 36/2001 e' sostituita dalla seguente:
    «a) per adeguare le previsioni all'andamento degli accertamenti e
delle  riscossioni  relative ad entrate con vincolo di destinazione e
per  iscrivere le corrispondenti spese nel rispetto del vincolo a cui
tali entrate sono sottoposte;».