Art. 11. Modifiche all'Art. 23 della legge regionale n. 36/2001 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituita dalla seguente: «a) per adeguare le previsioni all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni relative ad entrate con vincolo di destinazione e per iscrivere le corrispondenti spese nel rispetto del vincolo a cui tali entrate sono sottoposte;».