Art. 12.
       Modifiche all'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Il  comma  5 dell'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Il  fondo  di riserva per spese impreviste e' utilizzato per
far  fronte  all'insufficiente  stanziamento  di  capitoli relativi a
spese,  diverse  da  quelle  obbligatorie, non prevedibili al momento
dell'adozione della legge di bilancio.».
    2.  Dopo il comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001
e' inserito il seguente comma 5-bis:
    «5-bis.  Ai  fini  del  comma  5  possono  essere considerate non
prevedibili  le  tipologie  di  spesa  indicate  in  apposito  elenco
allegato alla legge di bilancio, nonche' quelle:
      a)   relative   all'eventualita'   che  spese  pregresse  siano
liquidate  in un importo maggiore al corrispondente residuo passivo e
manchi, o sia insufficiente, il relativo stanziamento di competenza;
      b)   necessarie   ad   integrare   gli   stanziamenti  relativi
all'adempimento   degli   obblighi  derivanti  dalla  prestazione  di
garanzie principali o sussidiarie.».