Art. 12. Modifiche all'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001 1. Il comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «5. Il fondo di riserva per spese impreviste e' utilizzato per far fronte all'insufficiente stanziamento di capitoli relativi a spese, diverse da quelle obbligatorie, non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio.». 2. Dopo il comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. Ai fini del comma 5 possono essere considerate non prevedibili le tipologie di spesa indicate in apposito elenco allegato alla legge di bilancio, nonche' quelle: a) relative all'eventualita' che spese pregresse siano liquidate in un importo maggiore al corrispondente residuo passivo e manchi, o sia insufficiente, il relativo stanziamento di competenza; b) necessarie ad integrare gli stanziamenti relativi all'adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzie principali o sussidiarie.».