Art. 15.
       Modifiche all'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Il  comma  1 dell'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Per  le  spese  correnti,  quando cio' sia indispensabile ad
assicurare  la  continuita'  e  la  tempestivita'  dei  servizi della
Regione,  possono  essere  assunte  obbligazioni anche a carico degli
esercizi   successivi,  nei  limiti  delle  previsioni  del  bilancio
pluriennale   a   legislazione  vigente;  i  relativi  atti  motivano
dettagliatamente   al   riguardo,   anche   indicando  gli  specifici
inconvenienti  che  potrebbero  altrimenti  ricorrere  in  termini di
economicita' e funzionalita' della gestione.».