Art. 15. Modifiche all'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001 1. Il comma 1 dell'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «1. Per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile ad assicurare la continuita' e la tempestivita' dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente; i relativi atti motivano dettagliatamente al riguardo, anche indicando gli specifici inconvenienti che potrebbero altrimenti ricorrere in termini di economicita' e funzionalita' della gestione.».