Art. 16.
    Inserimento dell'Art. 31-bis nella legge regionale n. 36/2001
    1. Dopo l'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il
seguente Art. 31-bis:
    «Art.  31-bis.  (Prenotazione  di impegno). - 1. Gli atti che non
comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui
all'Art.  30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio
in  corso  o  su  quelli  degli  esercizi  successivi,  contengono la
corrispondente   prenotazione   di  impegno  e  sono  trasmessi  alla
struttura  competente  in materia di spese per la registrazione della
prenotazione ed il riscontro della loro regolarita' contabile.
    2.   Costituiscono   prenotazioni  di  impegno  specifico  quelle
relative a spese per le quali:
      a)  siano  state  avviate  le  procedure  di individuazione del
contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione;
      b)  sia  stata  determinata,  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  sulla  base  delle  norme  vigenti,  la  ripartizione  di
contributi  e  finanziamenti  regionali,  in  modo  da  non  lasciare
discrezionalita'  in ordine ai beneficiari ed all'importo spettante a
ciascuno.
    3.  Le  prenotazioni  di impegno producono l'accantonamento delle
relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.
    4.  Le  prenotazioni di impegno specifico decadono in mancanza di
assunzione   dell'impegno   definitivo   nel   corso  del  successivo
esercizio;  le  altre prenotazioni decadono al termine dell'esercizio
in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo.».