Art. 16. Inserimento dell'Art. 31-bis nella legge regionale n. 36/2001 1. Dopo l'Art. 31 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il seguente Art. 31-bis: «Art. 31-bis. (Prenotazione di impegno). - 1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'Art. 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarita' contabile. 2. Costituiscono prenotazioni di impegno specifico quelle relative a spese per le quali: a) siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione; b) sia stata determinata, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle norme vigenti, la ripartizione di contributi e finanziamenti regionali, in modo da non lasciare discrezionalita' in ordine ai beneficiari ed all'importo spettante a ciascuno. 3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini. 4. Le prenotazioni di impegno specifico decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio; le altre prenotazioni decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo.».