Art. 17.
       Modifiche all'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Il  comma  5 dell'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Nel  bilancio annuale sono iscritte apposite UPB aventi come
oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti; la
ricostituzione  e'  disposta dalla struttura competente in materia di
spese,  sulla  base  di nota di liquidazione del dirigente competente
per materia, quando il relativo pagamento e' richiesto dai creditori,
a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o per
altra causa.».
    2.  Il  comma  6 dell'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Sono  mantenute  in bilancio e riportate in conto competenza
nel bilancio dell'esercizio successivo le economie di spesa relative:
      a)  alla  mancata  assunzione di impegni per spese correlate ad
entrate, gia' accertate, con vincolo di destinazione;
      b)  alle  prenotazioni  di  impegno  specifico  di cui all'Art.
31-bis,  comma  2, limitatamente all'esercizio successivo a quello in
cui la prenotazione e' stata presa.».