Art. 17. Modifiche all'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001 1. Il comma 5 dell'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «5. Nel bilancio annuale sono iscritte apposite UPB aventi come oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti; la ricostituzione e' disposta dalla struttura competente in materia di spese, sulla base di nota di liquidazione del dirigente competente per materia, quando il relativo pagamento e' richiesto dai creditori, a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o per altra causa.». 2. Il comma 6 dell'Art. 34 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «6. Sono mantenute in bilancio e riportate in conto competenza nel bilancio dell'esercizio successivo le economie di spesa relative: a) alla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, gia' accertate, con vincolo di destinazione; b) alle prenotazioni di impegno specifico di cui all'Art. 31-bis, comma 2, limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui la prenotazione e' stata presa.».