Art. 18. Sostituzione dell'Art. 35 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 35 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 35. (Aperture di credito). - 1. Il dirigente competente per materia puo' autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati: a) per effettuare pagamenti relativi: 1) a spese fisse e ad indennita' di missione e di trasferimento; 2) a spese straordinarie da effettuare in contanti; 3) a spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito; b) per la gestione di spese relative a programmi da realizzare assieme ad altre amministrazioni, allorche' si renda necessario attribuire a funzionari di altri enti la competenza ad assumere impegni o a disporre i pagamenti sul bilancio regionale. 2. L'apertura di credito e' disposta mediante ordine di accreditamento a nome del funzionario delegato; l'ordine di accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l'emissione sulla tesoreria di buoni di prelevamento in contanti o di mandati di pagamento in favore dei creditori, nei limiti della somma accreditata. 3. Il funzionario delegato e' personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarita' dei pagamenti disposti ed eseguiti; e' inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell'esercizio o comunque all'avvenuto esaurimento delle somme.