Art. 18.
     Sostituzione dell'Art. 35 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  35 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 35. (Aperture di credito). - 1. Il dirigente competente per
materia  puo'  autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in
favore di funzionari delegati:
      a) per effettuare pagamenti relativi:
        1)   a   spese  fisse  e  ad  indennita'  di  missione  e  di
trasferimento;
        2) a spese straordinarie da effettuare in contanti;
        3)  a  spese  per  le  quali le leggi regionali espressamente
autorizzano il ricorso alle aperture di credito;
      b)  per la gestione di spese relative a programmi da realizzare
assieme  ad  altre  amministrazioni,  allorche'  si  renda necessario
attribuire  a  funzionari  di  altri  enti  la competenza ad assumere
impegni o a disporre i pagamenti sul bilancio regionale.
    2.   L'apertura   di  credito  e'  disposta  mediante  ordine  di
accreditamento   a   nome   del  funzionario  delegato;  l'ordine  di
accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per
l'emissione sulla tesoreria di buoni di prelevamento in contanti o di
mandati  di pagamento in favore dei creditori, nei limiti della somma
accreditata.
    3.  Il  funzionario  delegato e' personalmente responsabile delle
spese  effettuate  e  della  regolarita'  dei  pagamenti  disposti ed
eseguiti;  e'  inoltre  tenuto  a  redigere il rendiconto delle spese
sostenute   al   termine   dell'esercizio   o  comunque  all'avvenuto
esaurimento delle somme.