Art. 19.
    Inserimento dell'Art. 35-bis nella legge regionale n. 36/2001
    1. Dopo l'Art. 35 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il
seguente Art. 35-bis:
    «Art.  35-bis. (Altre forme di erogazione diretta delle spese). -
1.  Il  dirigente competente in materia di spesa puo' istituire casse
economali,  ai  fini  dell'erogazione  diretta delle spese di modesto
importo,  per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle
ordinarie forme di pagamento; al funzionario cassiere si applicano le
disposizioni di cui all'Art. 35, comma 3.
    2.  La  giunta  regionale, con apposita deliberazione, disciplina
l'impiego di carte di credito aziendali e l'utilizzazione di supporti
magnetici-informatici  quali  mezzi  di  pagamento, anche ai fini del
pagamento  differito  dei pedaggi autostradali, secondo modalita' che
assicurino idonee forme di rendicontazione delle spese.».