Art. 19. Inserimento dell'Art. 35-bis nella legge regionale n. 36/2001 1. Dopo l'Art. 35 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il seguente Art. 35-bis: «Art. 35-bis. (Altre forme di erogazione diretta delle spese). - 1. Il dirigente competente in materia di spesa puo' istituire casse economali, ai fini dell'erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento; al funzionario cassiere si applicano le disposizioni di cui all'Art. 35, comma 3. 2. La giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina l'impiego di carte di credito aziendali e l'utilizzazione di supporti magnetici-informatici quali mezzi di pagamento, anche ai fini del pagamento differito dei pedaggi autostradali, secondo modalita' che assicurino idonee forme di rendicontazione delle spese.».