Art. 2. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 4 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Enti e societa' regionali). - 1. Il sistema contabile degli enti, aziende e agenzie regionali e' disciplinato dalle singole leggi istitutive; i bilanci sono redatti secondo le modalita' in esse stabilite. 2. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 3. L'ultimo bilancio di esercizio di ciascuna societa' a partecipazione maggioritaria regionale e' allegato al rendiconto generale della Regione. 4. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1, sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia. 5. La giunta regionale, previo parere del consiglio regionale, approva i bilanci preventivi degli enti ed organismi regionali; i rendiconti o i bilanci di esercizio delle relative gestioni sono sottopostl dalla giunta regionale alla approvazione del consiglio regionale. 6. I bilanci di esercizio degli organismi privati istituiti o controllati dalla Regione sono trasmessi alla giunta regionale corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e con allegata la relazione del collegio dei revisori. 7. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull'attivita' degli enti ed organismi di cui al comma 6.».