Art. 2.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  4  della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  4.  (Enti e societa' regionali). - 1. Il sistema contabile
degli enti, aziende e agenzie regionali e' disciplinato dalle singole
leggi istitutive; i bilanci sono redatti secondo le modalita' in esse
stabilite.
    2. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al
comma 1  sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana.
    3.   L'ultimo  bilancio  di  esercizio  di  ciascuna  societa'  a
partecipazione maggioritaria  regionale  e'  allegato  al  rendiconto
generale della Regione.
    4. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al
comma  1,  sono  riclassificati  per  il  consolidamento  della spesa
pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.
    5.  La  giunta  regionale, previo parere del consiglio regionale,
approva  i  bilanci  preventivi  degli enti ed organismi regionali; i
rendiconti  o  i  bilanci  di  esercizio delle relative gestioni sono
sottopostl  dalla  giunta  regionale  alla approvazione del consiglio
regionale.
    6.  I  bilanci  di  esercizio degli organismi privati istituiti o
controllati  dalla  Regione  sono  trasmessi  alla  giunta  regionale
corredati  dalla  relazione degli amministratori sulla gestione e con
allegata la relazione del collegio dei revisori.
    7.   La   giunta  regionale  presenta  annualmente  al  consiglio
regionale  una  relazione  sul  risultato  economico e sull'attivita'
degli enti ed organismi di cui al comma 6.».