Art. 20.
     Sostituzione dell'Art. 36 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  36 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  36.  (Monitoraggio  finanziario).  -  1.  Il  monitoraggio
finanziario  in  corso  dell'esercizio e' istituito per salvaguardare
gli  equilibri  definiti  dal  bilancio, ed in particolare al fine di
evitare  il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare
l'adeguamento   delle   previsioni  di  bilancio  alle  dinamiche  di
svolgimento dell'attivita' finanziaria.
    2.  A  tal  fine,  la direzione generale competente in materia di
bilancio  segue  l'andamento  della gestione finanziaria complessiva,
sottoponendo  a  costante  verifica  l'assunzione  degli  impegni  in
raffronto  all'accertamento  delle entrate, il ritmo di realizzazione
delle  previsioni  di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la
situazione dei flussi di liquidita'.
    3.  In  relazione  agli  esiti  del  monitoraggio finanziario, la
direzione  generale  competente  in  materia di bilancio segnala alla
giunta regionale le variazioni che si rendono necessarie apportare al
bilancio  e  le  istruzioni da impartire agli uffici regionali per le
finalita' di cui al comma 1.
    4.  Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio,
la   giunta   regionale   puo'   deliberare   misure   temporanee  di
indisponibilita'   degli   stanziamenti,  per  le  parti  non  ancora
impegnate  e  con  esclusione  degli  stanziamenti  relativi  a spese
obbligatorie  o  vincolate,  determinandone  l'importo percentuale in
relazione alle tipologie di spesa.».