Art. 20. Sostituzione dell'Art. 36 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 36 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 36. (Monitoraggio finanziario). - 1. Il monitoraggio finanziario in corso dell'esercizio e' istituito per salvaguardare gli equilibri definiti dal bilancio, ed in particolare al fine di evitare il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare l'adeguamento delle previsioni di bilancio alle dinamiche di svolgimento dell'attivita' finanziaria. 2. A tal fine, la direzione generale competente in materia di bilancio segue l'andamento della gestione finanziaria complessiva, sottoponendo a costante verifica l'assunzione degli impegni in raffronto all'accertamento delle entrate, il ritmo di realizzazione delle previsioni di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la situazione dei flussi di liquidita'. 3. In relazione agli esiti del monitoraggio finanziario, la direzione generale competente in materia di bilancio segnala alla giunta regionale le variazioni che si rendono necessarie apportare al bilancio e le istruzioni da impartire agli uffici regionali per le finalita' di cui al comma 1. 4. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la giunta regionale puo' deliberare misure temporanee di indisponibilita' degli stanziamenti, per le parti non ancora impegnate e con esclusione degli stanziamenti relativi a spese obbligatorie o vincolate, determinandone l'importo percentuale in relazione alle tipologie di spesa.».