Art. 21.
       Modifiche all'Art. 43 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 43 della legge regionale n. 36/2001
e' inserito il seguente comma 1-bis:
    «1-bis. La relazione di cui al comma 1, lettera a) illustra:
      a)  l'andamento  economico  della  gestione,  quale risulta, ai
sensi  dell'Art.  16,  comma  4-bis, dai dati dei piani di gestione a
consuntivo,  anche  utilizzando  gli  indicatori  definiti  ai  sensi
dell'Art. 16, comma 3.
      b) l'andamento complessivo della gestione di bilancio, mediante
l'applicazione,   ed   il   confronto  con  precedenti  esercizi,  di
indicatori finanziari relativi al livello delle giacenze, al tasso di
smaltimento  dei residui, al grado di realizzazione delle entrate, al
tasso di produzione di economie di spesa.».