Art. 3. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 5 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza pubblica). - 1. La giunta regionale, al fine di predisporre un quadro complessivo della spesa e della finanza pubblica, da fornire allo Stato e da utilizzare per le proprie scelte programmatiche, attiva flussi informativi con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale. 2. I flussi informativi con gli enti locali sono finalizzati allo, svolgimento delle funzioni regionali previste dall'Art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. 3. I contenuti dei flussi informativi, le modalita' di trasmissione e di condivisione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. 4. Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta apposita relazione contenuta nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) previsto dalla disciplina della programmazione regionale.».