Art. 3.
      Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  5  della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 5. (Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza
pubblica). - 1. La giunta regionale, al fine di predisporre un quadro
complessivo  della  spesa  e  della finanza pubblica, da fornire allo
Stato  e  da  utilizzare per le proprie scelte programmatiche, attiva
flussi  informativi con gli enti locali e con gli altri enti pubblici
operanti sul territorio regionale.
    2.  I  flussi  informativi  con  gli enti locali sono finalizzati
allo,  svolgimento  delle  funzioni regionali previste dall'Art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione, in materia di coordinamento della
finanza pubblica.
    3.   I   contenuti   dei  flussi  informativi,  le  modalita'  di
trasmissione  e  di  condivisione  degli  stessi  sono  stabiliti con
deliberazione  della giunta regionale previo parere della commissione
consiliare competente.
    4.  Sulla  base  delle  informazioni  acquisite viene predisposta
apposita   relazione   contenuta   nel  documento  di  programmazione
economica  e  finanziaria  (DPEF)  previsto  dalla  disciplina  della
programmazione regionale.».