Art. 4. Sostituzione dell'Art. 8 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 8 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Ricorso al mercato finanziario). - 1. La Regione puo' contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento in misura non superiore al totale delle spese d'investimento, incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni in societa' finanziarie e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento gia' autorizzato. 2. L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non puo' superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, iscritte nel bilancio; in ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale. 3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di altre forme di indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento e' autorizzata con la legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, nella quale deve essere specificata l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri. 5. Le operazioni di indebitamento sono effettuate dal dirigente competente in materia di finanza, che, in conformita' agli indirizzi adottati dalla giunta regionale, ne determina le condizioni e le modalita', entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative che le autorizzano. 6. Alla stipulazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento patrimoniale si provvede in relazione alle esigenze di cassa. 7. L'autorizzazione ad effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio per il quale essa e' stata concessa. 8. Le entrate, derivanti da operazioni di indebitamento stipulate, che non siano riscosse entro il termine dell'esercizio, sono iscritte nei residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate, ma non stipulate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate. 9. Le operazioni di indebitamento da effettuare ai sensi di norme statali che ne determinano gli oneri a carico del bilancio dello Stato non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. 10. In relazione all'andamento del mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la giunta regionale definisce periodicamente con deliberazione, i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilita' dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale. 11. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalita'. 12. Il dirigente competente in materia di finanza, nel rispetto delle disposizioni definite dalla giunta regionale ai sensi dei commi 10 e 11, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.».