Art. 4.
      Sostituzione dell'Art. 8 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  8  della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  8.  (Ricorso al mercato finanziario). - 1. La Regione puo'
contrarre  mutui  ed  effettuare altre operazioni di indebitamento in
misura   non   superiore   al   totale  delle  spese  d'investimento,
incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni in societa'
finanziarie  e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio
precedente,  determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento
gia' autorizzato.
    2.  L'importo  complessivo  delle annualita' di ammortamento, per
capitale  e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento
in  estinzione,  non  puo'  superare  il  25 per cento dell'ammontare
complessivo  delle  entrate  tributarie  non vincolate della Regione,
iscritte  nel bilancio; in ogni caso gli oneri futuri di ammortamento
devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.
    3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di
altre  forme di indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio
regionale  il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente quello
al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
    4.  La  contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento e'
autorizzata  con la legge di bilancio o con legge di variazione dello
stesso,    nella    quale   deve   essere   specificata   l'incidenza
dell'operazione  sull'esercizio  finanziario  in  corso  e  su quelli
futuri.
    5.  Le  operazioni di indebitamento sono effettuate dal dirigente
competente  in materia di finanza, che, in conformita' agli indirizzi
adottati  dalla  giunta  regionale,  ne  determina le condizioni e le
modalita',  entro  i  limiti stabiliti dalle disposizioni legislative
che le autorizzano.
    6.  Alla  stipulazione  dei  mutui  e  delle  altre operazioni di
indebitamento  patrimoniale si provvede in relazione alle esigenze di
cassa.
    7.  L'autorizzazione  ad  effettuare  operazioni di indebitamento
decade al termine dell'esercizio per il quale essa e' stata concessa.
    8.   Le   entrate,   derivanti  da  operazioni  di  indebitamento
stipulate,  che  non  siano riscosse entro il termine dell'esercizio,
sono  iscritte nei residui attivi; le entrate derivanti da operazioni
di  indebitamento  autorizzate,  ma  non  stipulate  entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate.
    9. Le operazioni di indebitamento da effettuare ai sensi di norme
statali  che  ne  determinano  gli  oneri a carico del bilancio dello
Stato non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
    10.  In  relazione  all'andamento  del  mercato, anche al fine di
tutelarsi  dal  rischio  di  rialzo dei tassi di interesse, la giunta
regionale  definisce  periodicamente con deliberazione, i criteri per
l'utilizzazione   dei   derivati  finanziari  e  per  la  valutazione
dell'affidabilita'  dei  soggetti  con  i  quali stipulare i relativi
contratti  quadro;  in  ogni  caso, i derivati finanziari non possono
prevedere  una  scadenza  posteriore  a  quella  del  debito  cui  si
riferiscono  e  non  possono  modificare il piano di restituzione del
capitale.
    11. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di
apposito  atto  della giunta regionale che ne definisce i limiti e le
modalita'.
    12.  Il  dirigente competente in materia di finanza, nel rispetto
delle  disposizioni  definite  dalla  giunta  regionale  ai sensi dei
commi 10 e 11, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi
dei  mercati  finanziari  ed  effettua  le  opportune  operazioni  di
gestione e ristrutturazione del debito regionale.».